Art. 7

In vigore dal 18 dic 1991
Il titolo MCS istituito ai sensi degli del regolamento (CEE) n. 569/86 ha una validità di diciotto giorni per tutti i prodotti di cui agli allegati a decorrere dalla data del rilascio effettivo, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88. Esso ha tuttavia una validità di trenta giorni, se i prodotti sono immessi in consumo nelle Azzorre o a Madera.
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Art. 7 Regolamento (UE) 1991/3810 | Portale Normativo