Art. 4

In vigore dal 18 dic 1991
1. Il richiedente deve essere una persona fisica o giuridica che, al momento della presentazione della domanda, è iscritta in un registro pubblico di uno Stato membro ed esercita da almeno dodici mesi un'attività negli scambi: - di animali vivi della specie bovina diversi dai riproduttori di razza pura, se la domanda verte su animali vivi; - di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, se la domanda verte su questi prodotti. La relativa prova deve essere fornita per mezzo della copia certificata conforme di un documento doganale emesso a nome del richiedente. 2. Le domande di titolo sono ricevibili soltanto se il richiedente dichiara per iscritto di non aver presentato e si impegna a non presentare domande concernenti lo stesso prodotto in Stati membri diversi da quello in cui la domanda è inoltrata; qualora un unico interessato presenti domande in due o più Stati membri, tutte le domande sono irricevili. 3. Tutte le domande presentate da un medesimo interessato sono considerate come un'unica domanda.
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