Art. 9
In vigore dal 18 dic 1991
1. La Spagna e il Portogallo comunicano alla Commissione le quantità effettivamente importate per bimestre, ripartite per prodotti, al più tardi 45 giorni dopo la fine del periodo considerato.
2. La Spagna e il Portogallo comunicano alla Commissione, al più tardi il 15 ottobre di ogni anno, le previsioni di produzione e di consumo nel rispettivo territorio per l'anno successivo.
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