Art. 6

In vigore dal 18 dic 1991
Per ciascuna delle categorie di prodotti di cui agli allegati, la somma delle quantità richieste nei titoli MCS da uno stesso operatore durante una settimana non può superare 150 capi per gli animali vivi o 50 t per le carni fresche, refrigerate o congelate (in tonnellate equivalente peso carcassa).
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Art. 6 Regolamento (UE) 1991/3810 | Portale Normativo