Art. 7
In vigore dal 18 dic 1991
Il titolo MCS istituito ai sensi degli del regolamento (CEE) n. 569/86 ha una validità di diciotto giorni per tutti i prodotti di cui agli allegati a decorrere dalla data del rilascio effettivo, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88.
Esso ha tuttavia una validità di trenta giorni, se i prodotti sono immessi in consumo nelle Azzorre o a Madera.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:3810:oj#art-7