Art. 5

In vigore dal 18 dic 1991
L'importo dell'aiuto di cui il distillatore può beneficiare è fissato, rispetto ai prezzi di cui all', rispettivamente a: a) se il prodotto della distillazione risponde alla definizione di alcole neutro che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2046/89: 0,42 e 0,37 ecu per % vol di alcole e per ettolitro; b) se il prodotto alla distillazione è un'acquavite di vino rispondente alle caratteristiche qualitative previste dalle disposizioni nazionali in vigore: 0,31 e 0,26 ecu per % vol di alcole e per ettolitro; c) se il prodotto della distillazione è un alcole greggio avente un titolo alcolometrico di almeno 52 % vol: 0,31 e 0,26 ecu per % vol di alcole e per ettolitro.
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