Art. 8

In vigore dal 18 dic 1991
Per l'applicazione dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 441/88, l'obbligo della distillazione si considera soddisfatto solo se il vino consegnato proviene dalla regione di produzione alla quale il produttore appartiene.
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Art. 8 Regolamento (UE) 1991/3720 | Portale Normativo