Art. 3

In vigore dal 18 dic 1991
In deroga all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 441/88, il quantitativo di vino da tavola al disotto del quale i produttori sono esonerati dall'obbligo di consegna è di 5 hl, salvo per i produttori delle regioni di cui all', secondo comma, primo trattino di detto regolamento per i quali esso è di 25 hl.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:3720:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Regolamento (UE) 1991/3720 | Portale Normativo