Art. 1
In vigore dal 18 dic 1991
1. È decisa, per la campagna 1991/1992, la distillazione di cui all'articolo 39, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87.
2. Il quantitativo totale di vino da tavola da distillazione è fissato a 15 600 000 hl.
3. I quantitativi da distillare nelle regioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 441/88 della Commissione (4) sono i seguenti:
- regione 1: hl
- regione 2: hl
- regione 3: 100 000 hl
- regione 4: 9 900 000 hl
- regione 5: 125 000 hl
- regione 6: 5 475 000 hl
4. La regione 6 di cui al paragrafo 3 è suddivisa in due parti che comprendono i seguenti territori:
- parte A: le regioni delle Asturie, Baleari, Cantabria, Galizia e le provincie di Guipúzcoa e Vizcaya,
- parte B: il territorio della regione 6 non compreso nella parte A.
I quantitativi da distillare nelle parti succitate della regione 6 sono i seguenti:
- parte A: hl,
- parte B: 5 475 000 hl
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