Art. 2

In vigore dal 18 dic 1991
In deroga all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 441/88, il produttore può detrarre dal volume di cui al primo comma i quantitativi di mosti di uve destinati alla produzione di prodotti diversi dal vino da tavola, non ancora trasformati alla data del 15 marzo, purché s'impegni a trasformarli entro il 31 agosto. Se a quest'ultima data non ha provveduto alla trasformazione, il produttore è tenuto a consegnare per la distillazione obbligatoria, sotto forma di vino, un quantitativo pari a quello risultante dall'applicazione della percentuale di cui all' al quantitativo di mosto non trasformato, maggiorato del 20 %. Detto quantitativo deve essere consegnato entro la data stabilita dalle competenti autorità nazionali a norma dell'articolo 12, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 441/88.
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Art. 2 Regolamento (UE) 1991/3720 | Portale Normativo