Art. 1

Art. 1

In vigore dal 18 dic 1991
1. È decisa, per la campagna 1991/1992, la distillazione di cui all'articolo 39, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87. 2. Il quantitativo totale di vino da tavola da distillazione è fissato a 15 600 000 hl. 3. I quantitativi da distillare nelle regioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 441/88 della Commissione (4) sono i seguenti: - regione 1: hl - regione 2: hl - regione 3: 100 000 hl - regione 4: 9 900 000 hl - regione 5: 125 000 hl - regione 6: 5 475 000 hl 4. La regione 6 di cui al paragrafo 3 è suddivisa in due parti che comprendono i seguenti territori: - parte A: le regioni delle Asturie, Baleari, Cantabria, Galizia e le provincie di Guipúzcoa e Vizcaya, - parte B: il territorio della regione 6 non compreso nella parte A. I quantitativi da distillare nelle parti succitate della regione 6 sono i seguenti: - parte A: hl, - parte B: 5 475 000 hl
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