Art. 7

In vigore dal 23 lug 1991
La decisione di cui all' è notificata allo Stato membro interessato il più presto possibile e comunque entro un termine di trenta giorni a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'. Copia di tale decisione è trasmessa agli altri Stati membri.
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Art. 7 Regolamento (UE) 1991/2164 | Portale Normativo