Art. 4

In vigore dal 23 lug 1991
Ove, diversamente dai casi previsti dall', l'autorità competente dello Stato membro in cui è stato commesso l'errore ritenga che siano soddisfatte le condizioni dell', paragrafo 2 del regolamento di base o abbia dubbi in merito alla portata effettiva dei criteri di tale disposizione rispetto al caso in questione, tale autorità trasmette il caso alla Commissione affinché venga risolto in conformità della procedura prevista dagli . Il fascicolo trasmesso alla Commissione deve contenere tutti gli elementi necessari per un esame completo del caso in questione. La Commissione conferma immediatamente l'avvenuto ricevimento di tale fascicolo allo Stato membro interessato. Allorché si verifica che le informazioni fornite dallo Stato membro siano tali da non consentirle di deliberare con piena cognizione di causa in merito al caso in esame, la Commissione può chiedere che le siano forniti ulteriori elementi informativi.
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