Art. 2

In vigore dal 23 lug 1991
L'autorità competente dello Stato membro in cui sia stato commesso o constatato l'errore che ha condotto alla riscossione di un importo inferiore al dovuto, decide essa stessa di non procedere al recupero a posteriori dei dazi che restano esigibili: a) nei casi in cui sia stato applicato un trattamento tariffario preferenziale nel quadro di un contingente o di un massimale tariffario ripartito, nonostante che i limiti previsti per il contingente o per il massimale tariffario fossero già raggiunti al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana senza che, fino al momento dello svincolo delle merci, ne fosse stata data comunicazione mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee o, ove tale pubblicazione non abbia luogo, mediante adeguate informazioni all'interno dello Stato membro interessato, a condizione che il debitore abbia agito in buona fede e rispettato per la dichiarazione in dogana tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente; b) nei casi in cui tale autorità ritenga soddisfatte tutte le condizioni previste dall'articoo 5, paragrafo 2 del regolamento di base, purché l'importo non riscosso da un operatore a seguito di uno stesso errore e riguardante eventualmente più operazioni d'importazione o d'esportazione, sia inferiore a 2 000 ecu; c) nei casi in cui lo Stato membro da cui dipende la summenzionata autorità ne abbia la facoltà in conformità dell'.
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Art. 2 Regolamento (UE) 1991/2164 | Portale Normativo