Art. 8

In vigore dal 23 lug 1991
Ove la decisione di cui all' stabilisca che il caso esaminato consente di non procedere al recupero dei dazi in questione, la Commissione può, alle condizioni da essa stabilite, dare facoltà ad uno o più Stati membri di non recuperare i dazi nei casi in cui si presentino elementi di fatto e di diritto analoghi. In tale caso la decisione di cui all' è notificata anche a ciascuno Stato membro autorizzato.
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Art. 8 Regolamento (UE) 1991/2164 | Portale Normativo