Art. 3
In vigore dal 23 lug 1991
1. Ogni Stato membro comunica alla Commissione l'elenco dei casi in cui sono state applicate le disposizioni dell', lettere a), b) o c), esponendo sommariamente ogni singolo caso.
2. La comunicazione di cui al paragrafo 1 è effettuata durante il primo e il terzo trimestre di ogni anno per la totalità dei casi per i quali è stata adottata una decisione di non recupero nel corso del semestre precedente.
3. La Commissione trasmette gli elenchi agli Stati membri.
4. Gli elenchi sono esaminati periodicamente dal comitato per le franchigie doganali.
Storico versioni
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