Art. 7

In vigore dal 19 lug 1991
1. La Grecia cura che le condizioni cui è subordinata la concessione dell'aiuto siano rispettate. 2. Il contraente tiene a disposizione dell'organismo d'intervento tutta la documentazione, ripartita per contratto, che consente in particolare di accertare i seguenti elementi relativi ai prodotti sotto ammasso privato: a) la proprietà al momento del conferimento all'ammasso; b) il quantitativo e la data di conferimento all'ammasso; c) la presenza dei prodotti in magazzino. 3. Il contraente, o eventualmente in sua vece il gestore del magazzino, tiene una contabilità di magazzino a disposizione nel magazzino stesso, da cui risultino i seguenti dati: a) l'identificazione dei prodotti in regime di ammasso privato; b) la data di conferimento all'ammasso e la data dell'effettiva uscita dall'ammasso; c) l'ubicazione dei prodotti nel magazzino. 4. I prodotti immagazzinati devono essere agevolmente identificabili e distinti per contratto. 5. L'organismo d'intervento procede: a) per ogni contratto, al controllo dell'adempimento di tutti gli obblighi di cui all'; b) ad un controllo senza preavviso, per sondaggio, della presenza dei prodotti in magazzino; c) al controllo obbligatorio della presenza dei prodotti in magazzino durante l'ultima settimana del periodo di ammasso contrattuale. 6. I controlli effettuati in forza del paragrafo 5 sono oggetto di un rapporto in cui devono figurare: - la data del controllo, - la sua durata, e - le operazioni svolte. Il rapporto sul controllo è firmato dall'agente responsabile e controfirmato dal contraente, o eventualmente dal gestore del magazzino, ed è inserito nel fascicolo di pagamento.
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Art. 7 Regolamento (UE) 1991/2144 | Portale Normativo