Art. 7
In vigore dal 19 lug 1991
1. La Grecia cura che le condizioni cui è subordinata la concessione dell'aiuto siano rispettate.
2. Il contraente tiene a disposizione dell'organismo d'intervento tutta la documentazione, ripartita per contratto, che consente in particolare di accertare i seguenti elementi relativi ai prodotti sotto ammasso privato:
a) la proprietà al momento del conferimento all'ammasso;
b) il quantitativo e la data di conferimento all'ammasso;
c) la presenza dei prodotti in magazzino.
3. Il contraente, o eventualmente in sua vece il gestore del magazzino, tiene una contabilità di magazzino a disposizione nel magazzino stesso, da cui risultino i seguenti dati:
a) l'identificazione dei prodotti in regime di ammasso privato;
b) la data di conferimento all'ammasso e la data dell'effettiva uscita dall'ammasso;
c) l'ubicazione dei prodotti nel magazzino.
4. I prodotti immagazzinati devono essere agevolmente identificabili e distinti per contratto.
5. L'organismo d'intervento procede:
a) per ogni contratto, al controllo dell'adempimento di tutti gli obblighi di cui all';
b) ad un controllo senza preavviso, per sondaggio, della presenza dei prodotti in magazzino;
c) al controllo obbligatorio della presenza dei prodotti in magazzino durante l'ultima settimana del periodo di ammasso contrattuale.
6. I controlli effettuati in forza del paragrafo 5 sono oggetto di un rapporto in cui devono figurare:
- la data del controllo,
- la sua durata, e
- le operazioni svolte.
Il rapporto sul controllo è firmato dall'agente responsabile e controfirmato dal contraente, o eventualmente dal gestore del magazzino, ed è inserito nel fascicolo di pagamento.
Storico versioni
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