Art. 6

In vigore dal 19 lug 1991
1. L'aiuto è pagato entro il limite massimo del quantitativo contrattuale. Se il quantitativo effettivamente conservato in ammasso durante il periodo di ammasso contrattuale è inferiore al quantitativo contrattuale e: a) superiore o pari al 90 % di tale quantitativo, l'aiuto è ridotto in proporzione; b) inferiore al 90 %, ma superiore o pari all'80 % di tale quantitativo, l'aiuto per il quantitativo effettivamente conservato è dimezzato; c) inferiore all'80 % di tale quantitativo, l'aiuto non viene pagato. 2. Le autorità competenti versano l'aiuto con la massima sollecitudine, entro e non oltre il 30 novembre 1991.
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Art. 6 Regolamento (UE) 1991/2144 | Portale Normativo