Art. 6
In vigore dal 19 lug 1991
1. L'aiuto è pagato entro il limite massimo del quantitativo contrattuale.
Se il quantitativo effettivamente conservato in ammasso durante il periodo di ammasso contrattuale è inferiore al quantitativo contrattuale e:
a) superiore o pari al 90 % di tale quantitativo, l'aiuto è ridotto in proporzione;
b) inferiore al 90 %, ma superiore o pari all'80 % di tale quantitativo, l'aiuto per il quantitativo effettivamente conservato è dimezzato;
c) inferiore all'80 % di tale quantitativo, l'aiuto non viene pagato.
2. Le autorità competenti versano l'aiuto con la massima sollecitudine, entro e non oltre il 30 novembre 1991.
Storico versioni
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