Art. 3

In vigore dal 19 lug 1991
1. I detentori che desiderino sottoscrivere tali impegni devono presentare presso l'organismo d'intervento apposita domanda scritta, avente valore d'impegno definitivo, entro il 20 luglio 1991, indicando il quantitativo in causa, che non può essere né inferiore a 1 000 t né superiore a 50 000 t. Le domande sono valide soltanto qualora siano accompagnate dalla prova che il detentore ha costituito una garanzia di 5 ECU/t. 2. Se i quantitativi totali per i quali i detentori desiderano impegnarsi superano quelli di cui all', paragrafo 2, l'organismo d'intervento ripartisce i quantitativi che formeranno oggetto di impegno e che soddisfano i criteri di cui all' proporzionalmente ai quantitativi offerti da ciascun detentore. 3. L'organismo competente comunica per iscritto ai detentori, anteriormente al 31 luglio 1991, i quantitativi che formeranno oggetto d'impegno. Qualora la ripartizione determini l'accettazione di un quantitativo inferiore a 200 t, il detentore può rinunciare all'impegno. 4. Le esigenze principali ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (7) sono: - non ritirare una domanda di conclusione di contratto, - rispettare, fatta salva l'applicazione dell', i quantitativi previsti dal contratto. 4. La cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata per i quantitativi della domanda non accettati.
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Art. 3 Regolamento (UE) 1991/2144 | Portale Normativo