Art. 9

In vigore dal 19 lug 1991
1. La Grecia comunica alla Commissione tutte le disposizioni prese ai fini dell'applicazione del presente regolamento. 2. La Grecia comunica via telex o telefax alla Commissione: a) prima del 31 luglio, i quantitativi oggetto di domande di conclusione dei contratti e i quantitativi per i quali sono stati conclusi contratti; b) mensilmente, i prodotti e i quantitativi totali effettivamente giacenti all'ammasso, nonché quelli per i quali il periodo di ammasso è terminato ai sensi dell'.
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Art. 9 Regolamento (UE) 1991/2144 | Portale Normativo