Art. 5

1. Relativamente alle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c):

In vigore dal 14 giu 1991
a) anteriormente al 1° agosto 1991, l'organismo competente compila un elenco di tutte le proposte ricevute e lo trasmette alla Commissione, unitamente ad una copia di ogni proposta, eventualmente corredata di documenti complementari e di un parere motivato indicante fra l'altro se la proposta stessa è conforme alle pertinenti disposizioni regolamentari; b) anteriormente al 1° ottobre 1991, l'organismo competente esamina su base bilaterale assieme alla Commissione e ad un gruppo di esperti composto di specialisti nel campo delle tecniche di mercato, della pubblicità e delle tecniche di commercializzazione del latte, le proposte ricevute e gli eventuali documenti integrativi; c) previa audizione degli ambienti economici interessati ed esame delle proposte da parte del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio (4), la Commissione compila entro il 1° novembre 1991, l'elenco delle proposte selezionate per un finanziamento e fissa il termine utlimo entro il quale gli organismi competenti stipulano con gli interessati i contratti relativi alle azioni prescelte. I contratti sono conclusi in almeno due esemplari sottoscritti dall'interessato e dall'organismo competente. A tal fine, gli organismi competenti utilizzano i contratti tipo che la Commissione mette a loro disposizione. 2. Relativamente all'azione di cui all', paragrafo 2, lettera b), la Commissione sceglie l'offerta selezionata per il finanziamento entro il termine fissato nel bando di gara, previa audizione degli ambienti economici interessati ed esame delle offerte ad opera del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, conformemente all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 804/68. 3. Ogni interessato è informato al più presto dall'organismo competente o dalla Commissione del seguito riservato alla sua proposta o alla sua offerta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:1657:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo