Art. 1

In vigore dal 14 giu 1991
1. Alle condizioni previste dal presente regolamento sono finanziate, in tutto o in parte, talune azioni pubblicitarie e promozionali a favore del consumo umano di latte e di prodotti lattiero-caseari nella Comunità. 2. Possono essere azioni ai sensi del paragrafo 1: a) seminari, corsi o congressi intesi a promuovere l'informazione, la formazione e/o la riqualificazione delle persone impegnate professionalmente nella vendita di latte e di prodotti lattiero-caseari oppure nella divulgazione di nozioni sul consumo di tali prodotti; b) la realizzazione di un programma d'informazione su scala comunitaria; per quest'ultima misura la Commissione può indire una procedura di gara; c) qualsiasi altra azione pubblicitaria e promozionale selezionata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'. 3. Tali azioni sono eseguite entro un anno dalla sottoscrizione del contratto di cui all', paragrafo 1, lettera c) o all', paragrafo 1. In casi eccezionali, tuttavia, può essere convenuto un periodo più lungo per garantire la massima efficacia della misura di cui trattasi. 4. Il termine per l'esecuzione di cui al paragrafo 3 non esclude che successivamente possa essere concordata una proroga, qualora l'interessato inoltri, prima della scadenza del suddetto termine, un'apposita richiesta all'organismo competente e provi la propria impossibilità di rispettare il termine inizialmente stabilito a causa di circostanze straordinarie a lui non imputabili. La proroga non può superare sei mesi. 5. Possono essere ammesse al contributo comunitario le azioni di cui al paragrafo 2, lettera c), realizzate a decorrere dal 1° febbraio 1991.
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Art. 1 Regolamento (UE) 1991/1657 | Portale Normativo