Art. 2

1. Le azioni pubblicitarie e promozionali di cui all'articolo 1:

In vigore dal 14 giu 1991
a) ad eccezione dell'azione contemplata all', paragrafo 2, lettera b), sono proposte da organizzazioni rappresentative del settore lattiero-caseario in uno o più Stati membri o nella Comunità e sono limitate al territorio dello Stato o degli Stati membri il cui settore lattiero-caseario è rappresentato dall'organizzazione interessata; b) sono eseguite, per quanto possibile, dall'organizzazione proponente od offerente. Qualora l'organizzazione dovesse ricorrere a subappaltatori, la proposta o l'offerta contiene una domanda di deroga debitamente motivata; c) devono: - utilizzare gli strumenti pubblicitari più adatti a garantire la massima efficacia dell'azione intrapresa, - tener conto delle condizioni specifiche della commercializzazione e del consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari nelle varie regioni della Comunità, - avere carattere collettivo e non essere orientate in funzione di marchi o di ditte specifiche, - promuovere il consumo di prodotti lattiero-caseari della Comunità, senza fare allusione al paese o alla regione di fabbricazione; tale condizione, tuttavia, non osta alla menzione del nome tradizionale del prodotto che comprenda la denominazione di un luogo, una regione o un paese determinato della Comunità, - non sostituirsi ad azioni analoghe, ma eventualmente ampliarle. Non sono prese in considerazione le proposte o le offerte fatte da organizzazioni le cui attività comprendono in tutto o in parte la produzione, la distribuzione o la promozione delle vendite di prodotti d'imitazione del latte e di prodotti lattiero-caseari. 2. Le azioni di cui all' sono eseguite da organizzazioni che: a) posseggano le qualifiche e l'esperienza necessarie per l'esecuzione dell'azione proposta; b) garantiscano il buon esito dei lavori; c) con riguardo all'azione di cui all', paragrafo 2, lettera b), provino di aver già eseguito con successo azioni promozionali e pubblicitarie a livello internazionale. 3. Il finanziamento comunitario è limitato al 90 %, ad eccezione dell'azione di cui all', paragrafo 2, lettera b), per la quale il finanziamento è aumentato fino al 100 %. 4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, non si tiene conto delle spese amministrative originate dall'esecuzione delle azioni di cui trattasi salvo per l'azione di cui all', paragrafo 2, lettera b). 5. Le spese generali connesse alle azioni di cui all' sono finanziate soltanto nella misura del 2 % del totale approvato e fino ad un massimo di 10 000 ecu.
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