Art. 3

In vigore dal 14 giu 1991
1. Gli interessati sono invitati a trasmettere all'autorità competente designata dallo Stato membro in cui si trova la loro sede sociale, in prosieguo denominata « organismo competente », proposte particolareggiate in ordine alle azioni di cui all', paragrafo 2, lettere a) e c). Se le azioni proposte sono intraprese in tutto o in parte nel territorio di uno o più Stati membri diversi da quello in cui si trova la sede sociale dell'interessato, quest'ultimo invia copia della sua proposta agli organismi competenti degli altri Stati membri. Le proposte devono pervenire all'organismo competente interessato anteriormente al 1o luglio 1991. In caso di inosservanza del termine suddetto, la proposta è nulla. 2. Le altre modalità per la presentazione delle proposte sono quelle indicate in allegato. 3. Per quanto riguarda l'azione di cui all', paragrafo 2, lettera b), la gara sarà indetta con bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, in cui sarà stabilito, tra l'altro, il termine per la presentazione delle offerte.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:1657:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Regolamento (UE) 1991/1657 | Portale Normativo