Art. 8

Nei casi in cui viene fatto riferimento al presente articolo, le misure sono adottate secondo la procedura prevista :

In vigore dal 4 dic 1990
all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE(27), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89(28), ovvero, a seconda dei casi, agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli ; all'articolo che prevede l'adozione delle modalità d'applicazione in un'altra disposizione agricola comune ; oppure, nel caso di cui all', paragrafo 3, all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70(29), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88(30).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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