Art. 6
In vigore dal 4 dic 1990
1. Il giorno dell'unificazione tedesca, la Comunità prende a carico le scorte detenute dall'organismo d'intervento dell'ex Repubblica democratica tedesca al valore risultante dall'applicazione dell' del regolamento (CEE) n. 1883/78.
2. Tale presa a carico è operata a condizione che la regolamentazione comunitaria preveda per i prodotti in questione il ricorso all'intervento pubblico e che le scorte corrispondano alle esigenze qualitative comunitarie, eventualmente adeguate dalle disposizioni particolari del presente regolamento.
3. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'.
Storico versioni
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