Art. 11

In vigore dal 4 dic 1990
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1990. Per il ConsiglioIl PresidenteG. DE MICHELIS (1)GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2)GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 1. (3)GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (4)GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12. (5)GU n. L 84 del 24. 3. 1987, pag. 1. (6)GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 19. (7)GU n. L 263 del 26. 9. 1990, pag. 12, modificata il 25 ottobre 1990. (8)Parere reso il 21 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (9)Parere reso il 20 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (10)GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 21. (11)GU n. L 87 del 31. 3. 1988, pag. 3. (12)GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 5. (13)GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 6. (14)GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1. (15)GU n. L 101 del 13. 4. 1984, pag. 2. (16)GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1. (17)GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 1. (18)GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1. (19)GU n. L 138 del 31. 5. 1990, pag. 9. (20)GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104. (21)GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 44. (22)Vedi pagina 48 della presente Gazzetta ufficiale. (23)Vedi pagina 39 della presente Gazzetta ufficiale. (24)GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1. (25)GU n. L 282 del 2. 10. 1989, pag. 95. (26)GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 8. (27)GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (28)GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 9. (29)GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. (30)GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1. (31)GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6. ALLEGATO I CEREALI Regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 (GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 (GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1) All'articolo 4 ter è inserito il paragrafo seguente : «4 bis. Al momento della constatazione della produzione di cui al presente articolo, non si tiene conto dei quantitativi raccolti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.» ALLEGATO II PISELLI, FAVE, FAVETTE E LUPINI DOLCI Regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982 (GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1104/88 (GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 16) All'articolo 3 bis è aggiunto il paragrafo seguente : «3 bis. Al momento della stima e della constatazione della produzione, non si tiene conto, ai fini del presente articolo, dei quantitativi raccolti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.» ALLEGATO III SEMI DI SOIA Regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985 (GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2217/88 (GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 11) All'articolo 3 bis è aggiunto il paragrafo seguente : «3 bis. Al momento della stima e della constatazione della produzione, non si tiene conto, ai fini del presente articolo, dei quantitativi raccolti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.» ALLEGATO IV SEMI DI COLZA, DI RAVIZZONE E DI GIRASOLE Regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966 (GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89 (GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2) All'articolo 27 bis è aggiunto il paragrafo seguente : «3 bis. Al momento della stima e della constatazione della produzione, non si tiene conto, ai fini del presente articolo, dei quantitativi raccolti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.» ALLEGATO V ZUCCHERO Regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981 (GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 (GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1) 1)È inserito l'articolo seguente con effetto a decorrere dal 1o luglio 1990 : «Articolo 24 bis 1. Fatto salvo l'articolo 24, paragrafo 2, nel caso della Germania viene costituita una regione supplementare ai fini dell'applicazione del regime delle quote alle imprese produttrici di zucchero le quali siano stabilite in tale regione, abbiano prodotto zucchero anteriormente al 1o luglio 1990 e continuino a produrne dopo tale data. Ai fini del presente regolamento tale regione corrisponde al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca. 2. Ai fini dell'attribuzione delle quote A e B alle imprese di cui al paragrafo 1, vengono stabiliti i seguenti quantitativi di base : a)quantitativo di base A : 647 703 tonnellate di zucchero bianco, b)quantitativo di base B : 199 297 tonnellate di zucchero bianco. 3. La quota A di ciascuna impresa produttrice di zucchero di cui al paragrafo 1 è determinata applicando alla sua produzione media annua di zucchero nel corso delle campagne di commercializzazione che vanno dal 1984/1985 al 1988/1989 (ai sensi dell', paragrafo 1), in appresso denominata "produzione di riferimento", un coefficiente corrispondente al rapporto tra, da un lato, il quantitativo di base A di cui al paragrafo 2 e, dall'altro, la somma delle produzioni di riferimento delle imprese stabilite nella regione di cui al paragrafo 1. Tuttavia, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, se l'impresa produttrice di zucchero non esisteva in quanto tale anteriormente al 1o luglio 1990, la produzione di riferimento di cui al primo comma è determinata tenendo conto della produzione durante il periodo previsto nel comma precitato di ogni fabbrica costitutiva a decorrere dal 1o luglio 1990 dell'impresa produttrice di zucchero in questione. 4. La quota B di ciascuna impresa produttrice di zucchero di cui al paragrafo 1 è pari al 30,77 % della sua quota A stabilita conformemente al paragrafo 3. 5. Per le imprese di cui al paragrafo 1, le disposizioni dell'articolo 25 sono applicabili unicamente ai trasferimenti tra le imprese produttrici di zucchero di cui al paragrafo 1. 6. Le eventuali modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 41.» 2)All'articolo 46 è aggiunto il paragrafo seguente : «7. Durante le campagne di commercializzazione 1990/1991, 1991/1992 e 1992/1993, la Repubblica federale di Germania è autorizzata ad accordare, alle condizioni in appresso indicate, un aiuto di adattamento alle imprese produttrici di zucchero. L'aiuto può essere corrisposto soltanto per gli zuccheri A e B, quali definiti all'articolo 24, paragrafo 1 bis e prodotti dalle imprese di cui all'articolo 24 bis, paragrafo 1. L'aiuto è limitato a 320 milioni di DM per il periodo di cui al primo comma, e non può comunque superare, per ciascuna impresa, il 20 % degli investimenti effettuati.» ALLEGATO VI LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI I.Regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968 (GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3879/89 (GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 1) All'articolo 5 quater, paragrafo 3 : 1)il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente : «Fatta salva l'applicazione del paragrafo 4, la somma dei quantitativi di riferimento di cui al paragrafo 1 non può superare il quantitativo globale garantito stabilito al secondo comma.» 2)nel secondo comma, la linea «Germania 23 423» è sostituita dalla linea seguente : «Germania30 227 (di cui 6 804 per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca)» 3)nel terzo comma, lettera d) è aggiunta la frase seguente : «Tuttavia, per quanto concerne la Germania e per il periodo di dodici mesi tra il 1o aprile 1991 e il 31 marzo 1992, il quantitativo globale Germania29 118, 960 (di cui 6 599,880 per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca).» II.Regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968 (GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1185/90 (GU n. L 119 del'11. 6. 1990, pag. 31) All', paragrafo 3, lettera b), il testo del terzo trattino è sostituito dal testo seguente : «-classificato "Markenbutter" per quanto riguarda il burro tedesco oppure, fino al 31 dicembre 1992, "Export Qualitaet" per quanto riguarda il burro fabbricato nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.» III.Regolamento (CEE) n. 1014/68 del Consiglio, del 20 luglio 1968 (GU n. L 173 del 22. 7. 1968, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1272/79 (GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 13) All', paragrafo 1 : -sono soppressi i termini «e, durante le campagne lattiere 1968/1969 e 1969/1970, di fabbricazione roller» ; -è aggiunto il comma seguente : «Tuttavia, sino alla fine della campagna 1992/1993, l'organismo d'intervento tedesco acquista latte scremato in polvere di prima qualità di fabbricazione roller, a condizione che sia stato prodotto nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e soddisfi i requisiti di cui al primo comma, lettere a) e b). Durante la campagna lattiera 1990/1991, il prezzo d'acquisto all'intervento per il latte scremato in polvere di fabbricazione roller è di 163,81 ecu per 100 kg.» IV.Regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984 (GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/90 (GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 27) 1)All', paragrafo 1, secondo comma : -alla lettera a), i termini «gli Stati membri diversi dal Regno di Spagna» sono sostituiti da «gli Stati membri diversi dal Regno di Spagna e, a partire dal 1o aprile 1991, dalla Repubblica federale di Germania per quanto riguarda il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca» ; -è aggiunta la lettera seguente : «c)per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, il quantitativo di riferimento di cui al primo comma è pari al quantitativo di latte o equivalente latte consegnato o acquistato nell'anno civile 1989, con l'applicazione di una percentuale fissata in modo che non venga superato il quantitativo garantito di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68.» 2)All', punto 3, primo comma è aggiunta la frase seguente : «Nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, tali produttori ottengono, su loro richiesta, la presa in considerazione di un altro anno di riferimento compreso nel periodo 1987-1989.» 3)All'articolo 4 bis, paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente : «Tuttavia le disposizioni del comma precedente non sono applicabili tra il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e gli altri territori della Repubblica federale di Germania.» 4)All', paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente : «Allo scopo di permettere la ristrutturazione della produzione lattiera nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e in deroga ai commi precedenti, la Repubblica federale di Germania può autorizzare, durante l'ottavo periodo di dodici mesi, entro i limiti di un programma quadro da stabilire per detto territorio, il trasferimento una tantum di quantitativi di riferimento senza il trasferimento dei terreni corrispondenti. A tal fine la Repubblica federale di Germania comunica alla Commissione il programma quadro per il territorio in parola. Tale programma è esaminato secondo la procedura di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 804/68.» 5)Nella tabella riportata nell'allegato, la linea «Germania» è sostituita dal testo seguente : «(in migliaia di t) 2. 4. 1984 - 31. 3. 1985 1. 4. 1985 - 31. 3. 1986 1. 4. 1986 - 31. 3. 1987 1. 4. 1987 - 31. 3. 1988 1. 4. 1988 - 31. 3. 1989 1. 4. 1989 - 31. 3. 1990 1. 4. 1990 - 31. 3. 1991 1. 4. 1991 - 31. 3. 1992 Germania30513013094,40093,10093,10093,100153,100 di cui (1)------- 60,000 (1) Per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.» V.Regolamento (CEE) n. 1336/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986 (GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 21), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 841/88 (GU n. L 87 del 31. 3. 1988, pag. 3) 1)È inserito l'articolo seguente : «Articolo 4 bis Gli sono applicabili ai produttori del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, fatte salve le disposizioni seguenti : a)la riduzione della produzione lattiera deve corrispondere a 204 120 tonnellate ed essere effettiva entro il 31 marzo 1991 : b)la Repubblica federale di Germania è autorizzata a versare un'indennità di importo massimo pari a 42 ecu per 100 kg, pagata una tantum ; c)la Repubblica federale di Germania è autorizzata a concedere l'indennità di cui sopra per l'abbandono totale o parziale della produzione di ciascun interessato rispetto alla sua produzione anteriore. La Repubblica federale di Germania comunica alla Commissione entro il 31 maggio 1991 tutte le informazioni necessarie per valutare l'efficacia dell'aiuto previsto dal presente regolamento.» 2)Il testo dell' è sostituito dal testo seguente : « Il finanziamento dell'azione prevista all', paragrafo 1 ed all'articolo 4 bis è considerato come un intervento ai sensi dell' del regolamento (CEE) n. 729/70.» VI.Regolamento (CEE) n. 775/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987 (GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3882/89 (GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 6) 1)All', paragrafo 1, secondo comma, i termini «del regolamento (CEE) n. 804/68 per il terzo periodo di dodici mesi» sono sostituiti da «secondo comma del regolamento (CEE) n. 804/68.» 2)All' è aggiunto il paragrafo seguente : «1 bis. Per i produttori del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e per l'ottavo periodo di dodici mesi, l'indennità è fissata a 21 ecu per 100 kg. Tale indennità è corrisposta agli aventi diritto fino a concorrenza del 50 % durante il primo trimestre e per il saldo durante l'ultimo trimestre del periodo in questione.» 3)Il testo dell' è sostituito dal testo seguente : « Il finanziamento dell'azione prevista all', paragrafi 1 e 1 bis, all', paragrafo 2 ed all', terzo comma è considerato come un intervento ai sensi dell' del regolamento (CEE) n. 729/70.» VII.Regolamento (CEE) n. 777/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987 (GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 10) 1)All', paragrafo 2, la cifra «100 000 tonnellate» è sostituita da «106 000 tonnellate». 2)all', paragrafo 4, secondo comma la cifra «250 000 tonnellate» è sostituita da «275 000 tonnellate» ALLEGATO VII CARNI BOVINE II.Regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968 (GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89 (GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43) All', paragrafo 1, ultima frase, il quantitativo di 220 000 t è sostituito da 235 000 t. II.Regolamento (CEE) n. 1357/80 del Consiglio, del 5 giugno 1980 (GU n. L 140 del 5. 6. 1980, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1187/90 (GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 34) Nell'allegato, al quinto trattino, è aggiunta la menzione seguente : «Schwarzbunte Milchrasse (SMR)». ALLEGATO VIII CARNI OVINE E CAPRINE Regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989 (GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1) All', paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente : «Al momento della stima e della constatazione del patrimonio ovino, non si tiene conto degli ovini allevati nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.» ALLEGATO IX CARNI SUINE Regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984 (GU n. L 301 del 20. 11. 1984, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3530/86 (GU n. L 326 del 21. 11. 1986, pag. 8) All', è aggiunto il comma seguente : «La Commissione determina, secondo la procedura prevista all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2759/75, le condizioni di constatazione dei prezzi dei suini macellati nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca fino al 31 dicembre 1992.» ALLEGATO X ORTOFRUTTICOLI I.Regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972 (GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1193/90 (GU n. L 178 dell'11. 7. 1990, pag. 13) 1)All'articolo 13 è aggiunto il paragrafo seguente : «3. All'occorrenza la Commissione determina, secondo la procedura di cui all'articolo 33, le condizioni secondo cui la Repubblica federale di Germania può accordare un riconoscimento temporaneo, limitato al 31 dicembre 1992, alle organizzazioni di produttori che sono situate nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che soddisfano gli obiettivi menzionati al paragrafo 1, lettera a), senza rispettare altre disposizioni. Tale riconoscimento temporaneo non conferisce alle organizzazioni di produttori interessate il diritto di beneficiare dell'aiuto all'avviamento di cui all'articolo 14.» 2)È inserito l'articolo seguente : «Articolo 18 ter 1. Per ciascun prodotto soggetto al regime dell'intervento, nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca la compensazione finanziaria prevista dall'articolo 18 è versata, per ogni organizzazione di produttori riconosciuta, soltanto in riferimento ad un volume di prodotti ritirati conformi alle norme comuni di qualità non superiore al 10 % della produzione commercializzata - ivi compresa la parte ritirata - nel periodo che va fino alla fine della campagna di commercializzazione 1990/1991 e durante la campagna di commercializzazione 1991/1992 di ciascun prodotto. 2. I raccolti e i ritiri dei singoli prodotti, effettuati nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca durante i periodi indicati al paragrafo 1, non sono presi in considerazione né ai fini della determinazione dei limiti d'intervento, né per la constatazione dell'eventuale superamento dei limiti stessi.» II.Regolamento (CEE) n. 1200/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990 (GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 63) All', paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente : «Tuttavia, in deroga a quanto previsto alla lettera a), nel caso di beneficiari che si trovino nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e sino alla fine della campagna di commercializzazione 1991/1992, la concessione del premio è subordinata all'impegno del beneficiario di procedere o far procedere, anteriormente al 1o aprile di un determinato anno, all'estirpazione : -nel caso dei meleti con una superficie compresa tra 50 e 99 ettari, di tutti i meli su una superficie di 25 ettari e del 20 % almeno della restante superficie del meleto, -nel caso dei meleti con una superficie superiore a 99 ettari, di tutti i meli su una superficie di 50 ettari e del 20 % almeno della restante superficie del meleto.» ALLEGATO XI PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI ORTOFRUTTICOLI Regolamento (CEE) n. 1203/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990 (GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 68). All', paragrafo 1, la tabella è sostituita dalla tabella seguente: «Tutte le imprese situate in Concentrati di pomodoro Pomodori pelati interi in conserva Altri prodotti a base di pomodori 1990/1991 1991/1992 1990/1991 1991/1992 1990/1991 1991/1992 Spagna 500 000 550 000 219 000 240 000148 050177 050 Francia 278 691 278 691 73 628 73 628 40 087 40 087 Grecia 967 003 967 003 25 000 15 000 21 593 21 593 Italia1 655 0001 655 0001 185 0001 185 000453 998453 998 Portogallo 747 945 832 945 14 800 19 600 32 192 42 192 Germania - 33 700 - -- 1 300» ALLEGATO XII VINO I.Regolamento (CEE) n. 2392/86 del Consiglio, del 24 luglio 1986 (GU n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 1) All' è aggiunto il trattino seguente : «se del caso, quelle relative alle condizioni particolari di istituzione dello schedario nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.» II.Regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987 (GU n. L 84 del 24. 3. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1325/90 (GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 19) 1)All'articolo 13, paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente : «Per quanto concerne il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, i prodotti di cui al primo comma provenienti da varietà di viti che non figurano nella classificazione possono circolare fino al 31 agosto 1992, a condizione che si tratti di varietà tradizionalmente coltivate nei territori in parola ed appartenenti alla specie Vitis vinifera.» 2)All'articolo 16, paragrafo 7 è aggiunto il comma seguente : «Tuttavia, un vino ottenuto dal taglio di un vino originario di un paese terzo o della Comunità con un vino elaborato con uve raccolte nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca o dal taglio di un vino originario di un paese terzo con un vino della Comunità, effettuato prima del 3 ottobre 1990 può essere detenuto per la vendita o commercializzato come vino da tavola fino all'esaurimento delle scorte.» 3)Nell'allegato V, alla lettera e) è aggiunta la frase seguente : «Per quanto concerne il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, nel caso delle superfici estirpate dopo il 1o settembre 1970 questo termine decorre dalla data dell'unificazione tedesca. Tale diritto di nuovo impianto è limitato a 400 ettari, corrispondenti alla superficie di vigneto abbandonata negli ultimi decenni.» III.Regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987 (GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 59), modificato dal regolamento (CEE) n. 2043/89 (GU n. L 202 del 14. 7. 1989, pag. 1) L' è modificato nel modo seguente : a)nel paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente : «Per quanto concerne le regioni viticole del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Repubblica federale di Germania compila l'elenco delle varietà di cui al primo comma fino al 31 agosto 1992.» b)nel paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente : «Fino alla compilazione dell'elenco delle varietà di cui al paragrafo 1, secondo comma, i vini raccolti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, ottenuti da varietà tradizionalmente coltivate in detto territorio ed appartenenti alla specie Vitis vinifera, sono considerati come atti a venir trasformati in v.q.p.r.d.» IV.Regolamento (CEE) n. 2389/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989 (GU n. L 232 del 9. 8. 1989, pag. 1) Il testo dell', paragrafo 1, primo trattino è sostituito dal testo seguente : «il Regierungsbezirk oppure, in assenza di tale unità amministrativa, il Land per la Germania.» ALLEGATO XIII TABACCO Regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970 (GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1329/90 (GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 25) 1)All', paragrafo 5, è inserito il sesto comma seguente : «Per il raccolto 1991 e fatta salva l'applicazione della riduzione e della correzione di cui al terzo comma, ai fini del calcolo dell'aliquota del superamento del quantitativo massimo garantito per una varietà o un gruppo di varietà non vengono presi in considerazione i quantitativi di tabacco prodotti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.» 2)All'articolo 7 bis, paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente : «Il primo comma non è applicabile alle varietà di tabacco del raccolto 1991 coltivate nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.» ALLEGATO XIV LUPPOLO Regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971 (GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2780/90 (GU n. L 265 del 28. 9. 1990, pag. 1) All'articolo 17, paragrafo 6, è aggiunto il comma seguente : «Per quanto concerne il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la realizzazione dell'azione di cui all' è limitata a cinque anni a decorrere dalla data dell'unificazione tedesca.» ALLEGATO XV STRUTTURE AGRARIE [OBIETTIVO N. 5a)] II.Regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985 (GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2176/90 (GU n. L 198 del 28. 7. 1990, pag. 6) È inserito l'articolo seguente : «Articolo 32 ter 1. Le seguenti disposizioni particolari sono applicabili al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca : a)I regimi previsti dai titoli 01 e 02 sono applicabili a decorrere dalla campagna 1991/1992. b)In deroga a quanto disposto dall'articolo 1 bis, paragrafo 2, le terre coltivate a patate possono beneficiare dell'aiuto al ritiro dalla produzione. c)Qualora in un'azienda la superficie delle terre arabili, comprese, eventualmente, le terre coltivate a patate, superi i 750 ettari, la condizione del ritiro di non meno del 20 % di tali terre prevista nel paragrafo 3 del medesimo articolo, è sostituita dalla condizione del ritiro di non meno di 150 ettari. d)Nel caso della creazione di aziende agricole a carattere familiare : non si applica la condizione di cui all', paragrafo 2, primo trattino ; la Repubblica federale di Germania può accordare gli aiuti di cui agli agli agricoltori che non hanno superato i 55 anni ; tuttavia, gli aiuti erogati ad agricoltori che hanno compiuto 40 anni non sono imputabili al Fondo. e)Le condizioni di cui all', paragrafo 3, secondo comma e all', paragrafo 4, primo trattino non sono applicabili agli aiuti accordati nell'ambito della creazione di nuove aziende agricole a carattere familiare o della ristrutturazione di aziende cooperative, se il numero di vacche lattifere presenti nell'insieme delle aziende nuove o ristrutturate non supera il numero di vacche lattifere precedentemente detenute dalle aziende preesistenti. Qualora il 31 dicembre 1990 il Consiglio non abbia ancora adottato il regime applicabile alle domande di aiuto per investimenti nel settore della suinicoltura presentate a decorrere dal 1o gennaio 1991, le condizioni previste per tale settore dall', paragrafo 4 riferentesi al numero dei posti per suini e dall', paragrafo 4, secondo comma, secondo trattino non sono applicabili agli aiuti accordati nell'ambito della creazione di nuove aziende agricole a carattere familiare o della ristrutturazione di aziende cooperative, se il numero di posti per suini dell'insieme delle aziende nuove o ristrutturate non supera il numero di posti per suini di cui disponevano precedentemente le aziende preesistenti. f)Il volume di investimento di cui all', paragrafo 2, primo comma è portato a 140 000 ecu per unità di lavoro umano e a 280 000 ecu per azienda. g)Nell'ambito della ristrutturazione delle aziende cooperative, l', paragrafo 5 è applicabile anche alle associazioni che non assumono la forma giuridica di una cooperativa. h)Nel corso del 1991 può venir applicato un regime particolare di aiuto alle aziende agricole ubicate in zone svantaggiate delimitate secondo parametri che la Repubblica federale di Germania dovrà determinare. Durante tale periodo il titolo III non è applicabile al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca. Le spese effettuate nel quadro di tale regime particolare non sono imputabili al Fondo. 2. Le disposizioni del paragrafo 1, lettere da b) a g) sono applicabili fino al 31 dicembre 1993. Entro la fine del 1992, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'attuazione e sullo sviluppo degli interventi e delle misure strutturali. A seconda dei risultati ottenuti e dell'evoluzione della situazione, la Commissione può, se del caso, presentare proposte intese ad aumentare l'efficacia di dette misure.» II.Regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990 (GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 1) È inserito l'articolo seguente : «Articolo 19 bis Periodo transitorio per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca Fino al 31 dicembre 1991, la Commissione può decidere la concessione del contributo a favore di programmi operativi che prevedano investimenti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca conformi ai criteri di selezione di cui all', senza che sia necessario procedere previamente, per detto territorio, all'elaborazione dei piani settoriali e dei quadri comunitari di sostegno previsti agli articoli da 2 a 7.» ALLEGATO XVI RETE D'INFORMAZIONE CONTABILE AGRICOLA Regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965 (GU n. 109 del 23. 6. 1965, pag. 1859/65), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8) Nell'allegato, al punto «Germania» è aggiunto il testo seguente : «11.Berlin 12.Brandenburg 13.Mecklenburg-Vorpommern 14.Sachsen 15.Sachsen-Anhalt 16.Thueringen.»
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