Art. 4
In vigore dal 4 dic 1990
In deroga al regolamento (CEE) n. 768/89 del Consiglio, del 21 marzo 1989, che istituisce un regime di aiuti transitori al reddito agricolo(26), la Commissione può autorizzare la Repubblica federale di Germania ad introdurre nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca un regime di aiuti volto a compensare, in detto territorio, le perdite di reddito agricolo risultanti dalla transizione verso l'applicazione della politica agricola comune. Gli aiuti devono essere regressivi e limitati nel tempo. Essi devono essere abrogati entro il 31 dicembre 1993.
Le regole procedurali previste all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato sono applicabili agli aiuti introdotti ai sensi del primo comma. Al momento dell'esame di tali aiuti, la Commissione vigila affinché i loro effetti sul commercio siano quanto più contenuti possibile e sia assicurata una transizione armoniosa verso l'applicazione della politica agricola comune.
Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli aiuti notificati alla Commissione entro il 30 giugno 1992.
Storico versioni
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