Art. 7

In vigore dal 4 dic 1990
1. La Repubblica federale di Germania provvede ad eliminare a proprie spese, conformemente alle disposizioni da determinare in conformità della procedura prevista al paragrafo 2, qualsiasi scorta privata di prodotti la quale sia oggetto di un regolamento relativo all'organizzazione comune di un mercato di prodotti agricoli, si trovi in libera pratica nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca il giorno dell'unificazione tedesca e risulti quantitativamente superiore a quella che può essere considerata una scorta normale di riporto. La nozione di scorta normale di riporto è definita, per ciascun prodotto, in funzione dei criteri e degli obiettivi propri alla corrispondente organizzazione comune di mercato. 2. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'.
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Art. 7 Regolamento (UE) 1990/3577 | Portale Normativo