Art. 4
1. I produttori di caseina o di caseinati possono beneficiare dell'aiuto soltanto:
In vigore dal 10 ott 1990
a) se tengono una contabilità mensile relativa alle quantità prodotte, consegnate, utilizzate e vendute per quanto concerne il latte ed i prodotti lattiero-caseari, compresa la caseina ed i caseinati,
b) se si sottopongono ad un controllo effettuato dall'organismo competente.
2. Nella contabilità relativa ai quantitativi di cui al paragrafo 1, lettera a), debbono figurare almeno i seguenti dati:
a) entrate di latte e di crema,
b) acquisti di caseina grezza,
c) acquisti di caseina e di caseinati,
d) data di fabbricazione e quantitativi prodotti di caseina e di caseinati, individuati con il riferimento al numero delle partite di fabbricazione,
e) quantitativi degli altri prodotti lattiero-caseari fabbricati,
f) data di vendita e quantitativi di caseina e di caseinati venduti, nonché il nome e l'indirizzo del destinatario,
g) perdite, campioni, quantitativi resi e sostituiti di latte, prodotti lattiero-caseari, caseina e caseinati.
I dati sono comprovati in particolare dalle bollette di consegna, dalle fatture e dalla contabilità di magazzino dell'impresa.
Storico versioni
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