Art. 4 · 1. I produttori di caseina o di caseinati possono beneficiare dell'aiuto soltanto:

Art. 4

1. I produttori di caseina o di caseinati possono beneficiare dell'aiuto soltanto:

In vigore dal 10 ott 1990
a) se tengono una contabilità mensile relativa alle quantità prodotte, consegnate, utilizzate e vendute per quanto concerne il latte ed i prodotti lattiero-caseari, compresa la caseina ed i caseinati, b) se si sottopongono ad un controllo effettuato dall'organismo competente. 2. Nella contabilità relativa ai quantitativi di cui al paragrafo 1, lettera a), debbono figurare almeno i seguenti dati: a) entrate di latte e di crema, b) acquisti di caseina grezza, c) acquisti di caseina e di caseinati, d) data di fabbricazione e quantitativi prodotti di caseina e di caseinati, individuati con il riferimento al numero delle partite di fabbricazione, e) quantitativi degli altri prodotti lattiero-caseari fabbricati, f) data di vendita e quantitativi di caseina e di caseinati venduti, nonché il nome e l'indirizzo del destinatario, g) perdite, campioni, quantitativi resi e sostituiti di latte, prodotti lattiero-caseari, caseina e caseinati. I dati sono comprovati in particolare dalle bollette di consegna, dalle fatture e dalla contabilità di magazzino dell'impresa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:2921:oj#art-4