Art. 3
Sui recipienti e sugli imballaggi di caseina e di caseinati debbono essere indicati:
In vigore dal 10 ott 1990
a) la denominazione del prodotto, nonché il tenore minimo o massimo, espresso in percentuale, oppure il tenore effettivo dei componenti di cui all'allegato I, II e III. La denominazione da impiegare per i prodotti di cui all'allegato III è, a seconda dei casi, la seguente:
« Caseina/Caseinati contenenti più del 5 % e fino ad un massimo del 17 % di proteine del latte diverse dalla caseina, precipitate simultaneamente e calcolate sul tenore totale di proteine del latte »;
b) la dicitura « regolamento (CEE) n. 2921/90 »:
c) il numero della partita di fabbricazione.
Storico versioni
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