Art. 5

In vigore dal 10 ott 1990
1. Per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, gli Stati membri svolgono controlli inopinati sul posto in funzione del programma di fabbricazione dello stabilimento; occorre però garantire almeno un controllo ogni sette giorni di fabbricazione. Questi controlli comprendono il prelievo di campioni da ciascuna partita di fabbricazione e riguardano in particolare le modalità di fabbricazione, il quantitativo e la composizione delle caseine e dei caseinati prodotti. 2. I controlli di cui al paragrafo 1 sono periodicamente completati, in funzione dei quantiativi di caseine e di caseinati prodotti, da verifiche approfondite e da sondaggi, volti al raffronto fra i dati che figurano nella domanda di aiuti e la contabilità di cui all', da un lato, e gli opportuni documenti commerciali e le scorte effettivamente presenti in magazzino, dall'altro. Questi controlli debbono riguardare almeno il 25 % del quantitativo complessivo per il quale sono state presentate domande di aiuti ed implicano che ciascuno stabilimento sia controllato almeno una volta per semest 3. Qualora si riscontrino: a) gravi irregolarità che riguardano almeno il 5 % delle operazioni d'aiuto controllate, b) forti differenze rispetto alle attività precedenti del beneficiario, gli Stati membri intensificano i controlli di cui al paragrafo 2 e ne informano immediatamente la Commissione. 4. Gli Stati membri recuperano gli importi indebitamente erogati, maggiorati degli interessi. I tassi d'interesse da applicarsi sono quelli fissati a norma dell' o dell' del regolamento (CEE) n. 411/88 della Commissione (1) e sono calcolati a decorrere dalla data del versamento dell'aiuto. 5. Salvi i casi di forza maggiore, se dal controllo risulta che l'aiuto richiesto o erogato è superiore all'aiuto effettivamente dovuto in base alle disposizioni del presente regolamento: - l'aiuto è ridotto del 15 % se la differenza è inferiore all'8 % e del 50 % se la differenza è compresa tra l'8 % e il 20 %. Qualora il pagamento sia già avvenuto, viene rimborsato un importo pari al 15 % o al 50 % dell'aiuto; - l'aiuto non viene concesso o dev'essere rimborsato se la differenza è superiore al 20 %. 6. Se dal controllo risulta che la differenza di cui al paragrafo 5 è dovuta ad una domanda redatta in modo incorretto, deliberatamente o per grave negligenza, il richiedente è escluso dal beneficio dell'aiuto per sei mesi a decorrere dalla data di notifica dell'esclusione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:2921:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo