Art. 6

In vigore dal 10 ott 1990
Il regolamento (CEE) n. 756/70 è abrogato. Le cauzioni costituite in applicazione dell', paragrafo 1, lettera b), primo comma, secondo trattino del regolamento anzidetto sono svincolate non appena lo Stato membro abbia introdotto il regime di controllo di cui all' del regolamento (CEE) n. 2204/90 e rilasciato le autorizzazioni di cui all' del regolamento (CEE) n. 2742/90 della Commissione (1), per i quantitativi che, al 14 ottobre 1990, non siano ancora stati sottoposti alle destinazioni contemplate all', primo comma, secondo e terzo trattino del regolamento (CEE) n. 756/70. Qualora le destinazioni suddette siano state realizzate entro il 14 ottobre 1990, gli interessati possono chiedere lo svincolo immediato delle cauzioni mediante una domanda corredata dei documenti giustificativi pertinenti, che devono rispondere ai requisiti previsti agli articoli 12 o 20 del regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione (2).
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