Art. 5

In vigore dal 9 ott 1990
1. Lo Stato membro eroga l'aiuto entro il 30 aprile della campagna di commercializzazione per la quale è concesso. Esso non può essere versato prima del periodo di raccolta e di essiccazione ai fini della trasformazione. 2. L'aiuto viene corrisposto in moneta nazionale applicando il tasso di conversione agricolo - fissato per la campagna 1990-1991 per le « uve secche » - vigente il primo giorno della campagna di commercializzazione per la quale l'aiuto è concesso.
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