Art. 3
In vigore dal 9 ott 1990
1. La domanda di aiuto viene inoltrata dal produttore all'autorità competente designata dallo Stato membro nel cui territorio sono situate le superfici entro il 31 maggio di ogni anno per la campagna di commercializzazione successiva. Tuttavia, per rendere possibili i controlli necessari, gli Stati membri possono stabilire un termine di presentazione anteriore. Per la campagna 1990/1991, la domanda di aiuto deve essere presentata non oltre il 30 novembre 1990.
2. La domanda di aiuto deve recare almeno le seguenti indicazioni:
a) nome, cognome ed indirizzo del richiedente;
b) le superfici (espresse in ettari ed in are) investite in questo tipo di vigneti e coltivate per il prodotto o i prodotti di cui trattasi, nonché il riferimento catastale delle medesime, ovvero un'indicazione riconosciuta equivalente dall'ente preposto al controllo delle superfici stesse;
c) la varietà delle uve utilizzate;
d) la dichiarazione del produttore attestante che le superfici interessate od i prodotti ivi raccolti non sono oggetto di domande di aiuto in forza di altri regimi, fra cui, in particolare, quello istituito dal regolamento (CEE) n. 797/85;
e) una stima della produzione che può essere raccolta;
f) lo statuto e la forma dell'azienda.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1990:2911:oj#art-3