Art. 7

1. Quando il controllo relativo ad una domanda rivela che la superficie dichiarata è:

In vigore dal 9 ott 1990
a) inferiore a quella accertata, ai fini della determinazione dell'aiuto è presa in considerazione la superficie dichiarata. Tuttavia, se la differenza è notevole, lo Stato membro può accettare una domanda di aiuto supplementare riguardante al massimo la differenza tra la superficie accertata e quella dichiarata; b) superiore a quella accertata, la superficie presa in considerazione per la determinazione dell'aiuto è quella accertata, salvo eventuali sanzioni previste dalla legislazione nazionale. 2. Nessun aiuto è concesso se il controllo rivela che la superficie dichiarata è superiore del 25 %, o più, rispetto a quella accertata. 3. Se il controllo di cui all' non può essere eseguito per fatto imputabile al richiedente, malgrado un'intimazione di consentire tale controllo, nessun aiuto è versato per la campagna in questione.
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