Art. 9
Ogni Stato membro produttore comunica alla Commissione:
In vigore dal 9 ott 1990
a) entro il 15 dicembre:
- le superfici, espresse in ettari ed in are, per le quali è stata presentata domanda di aiuto, ripartite secondo i prodotti interessati,
- una stima dei quantitativi globali di produzione, ripartiti secondo i prodotti;
b) entro il 15 maggio:
- le superfici per le quali è stato effettivamente versato l'aiuto,
- i quantitativi raccolti sulle stesse superfici che hanno beneficiato dell'aiuto, ripartiti secondo i prodotti raccolti.
Storico versioni
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