Art. 9 · Ogni Stato membro produttore comunica alla Commissione:

Art. 9

Ogni Stato membro produttore comunica alla Commissione:

In vigore dal 9 ott 1990
a) entro il 15 dicembre: - le superfici, espresse in ettari ed in are, per le quali è stata presentata domanda di aiuto, ripartite secondo i prodotti interessati, - una stima dei quantitativi globali di produzione, ripartiti secondo i prodotti; b) entro il 15 maggio: - le superfici per le quali è stato effettivamente versato l'aiuto, - i quantitativi raccolti sulle stesse superfici che hanno beneficiato dell'aiuto, ripartiti secondo i prodotti raccolti.
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