Art. 7
In vigore dal 20 giu 1990
Fatte salve le disposizioni vigenti negli Stati membri in materia di tutela delle informazioni, le informazioni fornite a titolo riservato non sono divulgate dalle autorità doganali senza l'espressa autorizzazione della persona o dell'autorità che le ha fornite, fatto salvo il caso in cui dette autorità doganali potrebbero farlo conformemente alla normativa vigente o nell'ambito di procedure giudiziarie.
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