Art. 8

In vigore dal 20 giu 1990
L'informazione tariffaria vincolante deve essere comunicata al più presto per iscritto al richiedente. In particolare, essa deve contenere le seguenti indicazioni: a) i riferimenti della domanda d'informazione; b) una precisa descrizione della merce in questione, la quale permetta di identificarla in modo certo nel corso dell'espletamento delle formalità doganali; c) qualora l'informazione sia necessaria per la determinazione della classificazione della merce nella nomenclatura doganale, il tenore in taluni elementi di detta merce nonché il metodo d'analisi sui cui risultati si basa l'informazione fornita; d) la classificazione della merce nella nomenclatura doganale; e) il nome e l'indirizzo della persona autorizzata ad avvalersi di detta informazione, in appresso denominata « titolare »; f) la data di rilascio dell'informazione; g) qualora l'autorità competente lo ritenga opportuno, la motivazione della classificazione della merce.
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