Art. 9
In vigore dal 20 giu 1990
1. Una copia della notifica dell'informazione tariffaria vincolante al richiedente viene comunicata alla Commissione secondo le modalità stabilite in conformitàf dell', paragrafo 2.
2. Se uno Stato membro lo richiede, la Commissione lo informa in merito alle notifiche ricevute relative alle merci o a un gruppo di merci specificate.
TITOLO III
Portata giuridica delle informazioni tariffarie vincolanti
Storico versioni
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