Art. 14
In vigore dal 20 giu 1990
1. Oltre che nei casi di cui all', un'informazione tariffaria vincolante non è più valida qualora diventi incompatibile con l'interpretazione della nomenclatura doganale risultante:
a) dall'adozione di una delle seguenti misure tariffarie comunitarie:
- modifica delle note esplicative della nomenclatura combinata;
- adozione di una scheda di classificazione comunitaria;
- accordo sulla classificazione di un merce, raggiunto in seno al comitato per la nomenclatura ed iscritto nel verbale della relativa riunione; oppure
b) dalle seguenti misure tariffarie internazionali:
- modifica delle note esplicative del sistema di nomenclatura armonizzato;
- parere di classificazione del Consiglio di cooperazione doganale; oppure
c) da una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, la data in cui un'informazione tariffaria vincolante cessa di essere valida, in applicazione del paragrafo 1, è la data di pubblicazione nella parte C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee delle misure o delle sentenze di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), nonché di una comunicazione della Commissione per quanto riguarda le misure di cui al paragrafo 1, lettera b).
3. Quando si tratta di prodotti per cui viene presentato al momento dell'espletamento delle formalità doganali un certificato d'importazione, di esportazione o di prefissazione, l'informazione tariffaria vincolante che cessa di essere valida in applicazione del paragrafo 1 può continuare ad essere invocata dal titolare di tale informazione durante il periodo di validità del certificato stesso.
Negli altri casi, l'informazione tariffaria vincolante che cessa di essere valida in applicazione del paragrafo 1 può continuare ad essere invocata dal titolate per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione di cui al paragrafo 2, qualora il servizio doganale abbia potuto accertare che detto titolare abbia stipulato, in base all'informazione tariffaria tariffaria vincolante e precedentemente alla data di adozione della misura tariffaria in questione:
a) se l'informazione è invocata all'importazione:
- un contratto definitivo per l'acquisto della merce considerata da un fornitore stabilito in un paese terzo, oppure
- un contratto definitivo per la vendita della merce considerata, tal quale o dopo trasformazione, ad un cliente stabilito nella Comunità;
b) se l'informazione è invocata all'esportazione:
- un contratto definitivo per la vendita della merce considerata ad un cliente stabilito in un paese terzo, oppure
- un contratto definitivo per l'acquisto della merce considerata da un fornitore stabilito nella Comunità.
4. L'applicazione della classificazione che compare nell'informazione tariffaria vincolante alle condizioni previste al paragrafo 3, ha effetto soltanto per quanto riguarda:
- la fissazione dei dazi all'importazione o all'esportazione,
- il calcolo delle restituzioni all'esportazione e di qualsiasi altro importo concesso all'importazione o all'esportazione nel quadro della politica agricola comune,
- l'utilizzazione delle licenze di importazione o di esportazione o dei certificati di fissazione anticipata che sono presentati al momento dell'espletamento delle formalità relative all'accettazione della dichiarazione in dogana per merce considerata, purché tali licenze o certificati siano stati rilasciati sulla base della suddetta informazione. 5. Nei casi eccezionali in cui il corretto funzionamento dei regimi stabiliti nel quadro della politica agricola comune rischia di essere compromesso, si può decidere, secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 136/66/CEE (1) ed agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati, di derogare al paragrafo 3.
Storico versioni
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