Art. 3
In vigore dal 20 giu 1990
1. Qualora sussistano le condizioni di cui agli articoli da 4 a 8, l'informazione tariffaria rilasciata dalle autorità doganali costituisce, ai sensi del presente regolamento, un'informazione tariffaria vincolante nello Stato membro in cui è stato rilasciata.
2. In base alla procedura prevista dall' del regolamento (CEE) n. 2658/87 (1), la Commissione adotta un regolamento che fissa la data a decorrere da cui l'informazione tariffaria vincolante impegna le amministrazioni di tutti gli Stati membri alle stesse condizioni definite dal presente regolamento in ordine agli effetti giuridici della medesima nello Stato membro che l'ha rilasciata. La Commissione adotta, ove necessario, le relative modalità di funzionamento.
TITOLO II
Procedura per l'ottenimento delle informazioni tariffarie vincolanti
Storico versioni
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