Art. 1
1. Il presente regolamento stabilisce:
In vigore dal 20 giu 1990
a) le condizioni in cui possono essere ottenute dalle competenti autorità doganali degli Stati membri informazioni relative alla classificazione delle merci nella nomenclatura doganale, in appresso denominate « informazioni tariffarie »;
b) la portata giuridica di dette informazioni.
2. Ai fini del presente regolamento, s'intende per
a) nomenclatura doganale:
- la nomenclatura combinata;
- la nomenclatura Taric e qualunque altra nomenclatura interamente o parzialmente derivata dalla nomenclatura combinata, oppure destinata ad aggiungere nuove sottovoci a quest'ultima, la quale sia istituita da specifiche disposizioni comunitarie ai fini dell'applicazione di misure tariffarie o di altre misure in materia di scambi di merci;
b) persona:
- una persona fisica;
- una persona giuridica;
- oppure, se la normativa in vigore ne prevede la possibilità, un'associazione di persone riconosciute come aventi la capacità giuridica di compiere atti giuridici senza avere lo statuto giuridico di una persona giuridica.
c) autorità doganale autorità competente per l'applicazione della normativa doganale, anche se detta autorità non fa parte dell'amministrazione delle dogane.
TITOLO 1
Disposizioni generali
Storico versioni
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