Art. 2

In vigore dal 20 giu 1990
1. Qualsiasi persona può chiedere informazioni tariffarie alle autorità doganali. Una siffatta richiesta può essere respinta laddove non si fondi su un'operazione commerciale effettivamente prevista. 2. Il rilascio di un'informazione tariffaria è gratuito per il richiedente. Tuttavia, a quest'ultimo possono essere addebitate le spese sostenute per l'analisi o per la perizia di campioni rimessi all'autorità doganale nonché per la loro rispedizione al richiedente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:1715:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo