Art. 8
Connessioni con altre azioni comunitarie
In vigore dal 7 mag 1990
La Commissione, in cooperazione con il consiglio d'amministrazione e, se del caso, in conformità della procedura di cui all' del regolamento (CEE) n. 3906/89, garantisce la coerenza e, se necessario, la complementarità tra le attività della Fondazione e altre azioni a livello comunitario, sia all'interno della Comunità sia a sostegno dei paesi beneficiari potenziali, con particolare riferimento alle azioni comprese nel programma TEMPUS.
Storico versioni
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