Art. 11

Esecuzione e controllo del bilancio

In vigore dal 7 mag 1990
1. Il direttore provvede all'esecuzione del bilancio della Fondazione. 2. La verifica degli impegni e dei pagamenti relativi alla totalità delle spese, nonché la registrazione e la riscossione di tutte le entrate della Fondazione sono di competenza del controllore finanziario, nominato dal consiglio d'amministrazione su proposta della Commissione. 3. Entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno il direttore presenta alla Commissione, al consiglio d'amministrazione e alla Corte dei conti i rendiconti analitici delle entrate e delle spese del decorso esercizio finanziario. La Corte dei conti esamina i conti della Fondazione nei modi stabiliti dall'articolo 206 bis del trattato CEE. 4. Il consiglio d'amministrazione dà scarico al direttore per l'esecuzione del bilancio.
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