Art. 9

Contenuto di bilancio

In vigore dal 7 mag 1990
1. Tutte le entrate e le spese della Fondazione devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio della Fondazione, il quale deve comprendere un organigramma. L'esercizio finanziario coincide con l'anno civile. 2. Nel bilancio della Fondazione entrate e spese devono risultare in pareggio. 3. Le entrate della Fondazione comprendono, fatte salve altre entrate, una sovvenzione dal bilancio generale delle Comunità europee, i pagamenti ricevuti per servizi prestati nonché apporti finanziari provenienti da altre fonti. 4. Sono altresì iscritti nel bilancio gli eventuali fondi resi disponibili dagli stessi paesi beneficiari potenziali per progetti che fruiscono del sostegno finanziario della Fondazione.
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